ULTIME NORMATIVE

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La regione Lombardia con deliberazione della giunta regionale n° 8/8745 del 22 Dicembre 2008 relativa a “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la

certificazione energetica degli edifici” pubblicata sul bollettino ufficiale in data 15 Gennaio 2009 ha stabilito quanto segue:

 

Punto 6 “Requisiti degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.

· Capoverso 6.7 In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categorie E.1 ed E.2, in caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico e in caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere motivati nella relazione tecnica.

 

Successivamente la legge regionale n° 3 del 21 Febbraio 2011 ha reso l’obbligo dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale del calore negli impianti di riscaldamento centralizzati con le modalità contenute all’art. 17 paragrafo 1) comma C)

 

“estendere l’obbligo dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma

del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, a far data dal 1° agosto 2012, per le caldaie di maggiore potenza e vetustà, e dall’inizio di ciascuna

stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2014, per le caldaie di potenza e

vetustà progressivamente inferiore. Con le stesse disposizioni, la Giunta regionale può definire i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui sussiste l’impossibilità tecnica di adempiere al suddetto

obbligo”:

·In caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico e in caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove

tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere motivati in una relazione tecnica.

 

IMPORTANTE NOVITÁ PER IL COMDOMINIO

Distacco dall’impianto centralizzato (art. 3)

Una delle novità più rilevanti consiste nella possibilità per i condomini di staccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento. La nuova legge stabilisce infatti che il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che dal suo distacco non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

NOVITÁ SCARICO FUMI IN PARETE

E’ ora possibile scaricare a parete con caldaie a condensazione (ad alta efficienza e bassi NOx) sia nei condomini che nelle unità abitative singole, senza più dover sottostare alle restrizioni delle casistiche precedentemente previste.

Viene così modificato l’Art. 5 Comma 9 del DPR 412/93 che restringeva in precedenza i casi alla sola sostituzione del generatore o alla ristrutturazione di un singolo impianto.

La semplice sostituzione con caldaia a condensazione di una caldaiaa camera aperta tipo B non ricadeva, infatti, nel primo caso, ma occorreva ristrutturare l’impianto termico per avere accesso alla deroga.

Ciò impediva, spesso, il passaggio ad un generatore a condensazione (specialmente nel caso di rottura e sostituzione, in emergenza, della caldaia).

Allo stesso modo il DPR 412/93 escludeva dalla possibilità di scarico a parete il caso del distacco del singolo impianto centralizzato e la ristrutturazione della totalità degli impianti autonomi in un condominio (per esempio, l’inadeguatezza della canna collettiva ramificata), costringendo, in questo caso, gli utenti, a trovare un accordo forzoso per la realizzazione di una nuova canna fumaria, non sempre utilizzando caldaie a condensazione.

Era anche impedito lo scarico a parete anche nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in impianti autonomi.

Con la nuova legge decadono, quindi, le eccezioni che limitavano la deroga per lo scarico a parete, così come decade il riferimento alle normative locali e comunali più restrittive, contenute nella precedente versione del DPR 412/93.

La nuova deroga richiede ora, in aggiunta ai bassi NOx, anche l’altissima efficienza, cioè l’utilizzo di un generatore a 4 stelle a condensazione. Le caldaie solo LOW NOx non potranno, quindi, essere più utilizzate per gli scarichi a parete.

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